Verificazione Periodica
Richiesta verificazione periodica (clicca qui)

Procedura per la richiesta di verifica periodica

Per richiedere la verifica periodica dei propri strumenti, è necessario scaricare due moduli:

  1. Richiesta di verifica
  2. Allegato alla richiesta

Una volta scaricati, i moduli dovranno essere compilati e firmati dal titolare e infine inviati all’indirizzo emai:

info@metronlab.it

Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, che attua la normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio conformi alla normativa nazionale ed europea.

Obblighi relativi alla richiesta di verificazione periodica

I titolari degli strumenti devono richiedere la verifica periodica dello strumento con le periodicità indicate al punto 1 dell’allegato IV al D.M. 93/2017, a partire dalla data della loro messa in servizio e, comunque, non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare.

Successivamente (e comunque nel caso in cui gli strumenti alla data di entrata in vigore del decreto siano già in servizio e sottoposti a precedente verifica periodica), devono richiedere la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica.

Il titolare dello strumento che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione, richiede una nuova verificazione periodica entro dieci giorni lavorativi. Una volta inoltrata la richiesta, potrà utilizzare gli strumenti fino all’esecuzione della verifica.

La verifica periodica è eseguita dagli organismi entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta del titolare dello strumento.

Tipo di strumento
Periodicità della verificazione
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
3 anni
Strumenti per pesare a funzionamento automatico
Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno. Riempitrici gravimetriche: 2 anni. Altre tipologie di strumenti: 2 anni
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua
2 anni
Misure di capacità
4 anni

Obblighi relativi alla tenuta dello strumento

Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 introduce nuovi obblighi in capo ai titolari degli strumenti in servizio utilizzati per funzioni di misura legale (bilance, etichettatrici peso/prezzo, selezionatrici ponderali, distributori di carburanti, sistemi di misura del gas, ecc.).

I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica sono obbligati a:

  • comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo, e gli altri elementi di cui all’articolo 9, comma 2 del D.M. 93/2017;
  • mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione
  • curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore
  • conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta
  • curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Sanzioni

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra descritte costituisce violazione amministrativa e comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

Per gli strumenti MID soggetti alla disciplina del D.Lgs. 22/2207, poichè con il D.M. 93/2017 trova attuazione l’art. 19 del D.Lgs. 22/2007, si applica la sanzione stabilita all’art. 20, comma 2-bis, del D.Lgs. 22/2007, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.

Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico soggetti alla disciplina del D.Lgs. 517/92, poichè con il D.M. 93/2017 trova attuazione l’art. 10 del D.Lgs. 517/92, si applica la sanzione stabilita all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 517/92, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.

Per tutti gli altri strumenti, ivi compresi quelli approvati secondo la norma nazionale di riferimento, per le violazioni degli obblighi sanciti dal D.M. 93/2017 riconducibili “all’uso di pesi e misure senza osservare le prescrizioni di legge”, trova applicazione l’art. 692 c.p., che prevede una sanzione amministrativa che va da un minimo di 103 euro ad un massimo di 619 euro