Obblighi relativi alla tenuta dello strumento
Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 introduce nuovi obblighi in capo ai titolari degli strumenti in servizio utilizzati per funzioni di misura legale (bilance, etichettatrici peso/prezzo, selezionatrici ponderali, distributori di carburanti, sistemi di misura del gas, ecc.).
I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica sono obbligati a:
- comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo, e gli altri elementi di cui all’articolo 9, comma 2 del D.M. 93/2017;
- mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione
- curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore
- conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta
- curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Sanzioni
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra descritte costituisce violazione amministrativa e comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Per gli strumenti MID soggetti alla disciplina del D.Lgs. 22/2207, poichè con il D.M. 93/2017 trova attuazione l’art. 19 del D.Lgs. 22/2007, si applica la sanzione stabilita all’art. 20, comma 2-bis, del D.Lgs. 22/2007, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.
Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico soggetti alla disciplina del D.Lgs. 517/92, poichè con il D.M. 93/2017 trova attuazione l’art. 10 del D.Lgs. 517/92, si applica la sanzione stabilita all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 517/92, che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500 euro per ciascuna violazione.
Per tutti gli altri strumenti, ivi compresi quelli approvati secondo la norma nazionale di riferimento, per le violazioni degli obblighi sanciti dal D.M. 93/2017 riconducibili “all’uso di pesi e misure senza osservare le prescrizioni di legge”, trova applicazione l’art. 692 c.p., che prevede una sanzione amministrativa che va da un minimo di 103 euro ad un massimo di 619 euro.